|
Associazione
Co.R.S.A.Ri.
Comitato per il recupero sociale delle aree riciciabili
STATUTO
Art. 1. Costituzione.
1. E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, l'associazione denominata
"Comitato per il Recupero Sociale delle Aree riciclabili - Co.R.S.A.Ri.",
organizzazione di volontariato, antifascista ed anticonsumista, senza fini di
lucro.
2. L'Associazione ha sede presso °II Barattolo", in via dei Mille 130,
Pavia.
Art. 2. Finalità sociali.
1. L'Associazione persegue le seguenti finalità sociali:
a) la sensibilizzazione alla libera organizzazione delle persone tramite l'autogestione;
b) la promozione di nuove forme di aggregazione sociale, alternative alla logica
della mercificazione della cultura e del tempo libero;
c) lo stimolo dell'interesse per le problematiche del territorio cittadino,
in particolare per il recupero a fini sociali delle aree e degli edifici dismessi
o abbandonati e la sollecitazione della partecipazione attiva dei cittadini
alla loro gestione;
d) la promozione dell'incontro di culture diverse e dell'integrazione dei cittadini
stranieri nella comunità pavese;
e) la lotta allo spaccio di droghe, anche attraverso la diffusione di una cultura
antiproibizionista;
f) la rivendicazione del diritto alla libertà di pensiero, contro ogni
tipo di repressione;
g) la creazione di un centro sociale autogestito dai cittadini.
2. Per il raggiungimento delle finalità sociali l'Associazione: a) promuove
conferenze, incontri e dibattiti culturali;
b) svolge ricerche sull'uso del territorio;
c) favorisce la nascita di esperienze culturali e sociali dal basso, quali la
"Banca del tempo" e una rivista giovanile;
d) promuove occasioni di libera espressione artistica, in alternativa ai circuiti
del consumismo e del profitto.
Art. 3. Gli associati.
1. Chiunque ne faccia richiesta può essere ammesso a far parte dell'Associazione,
a condizione che ne accetti esplicitamente le ragioni ideali e le finalità.
L'adesione comporta accettazione dello Statuto.
2. L'ammissione non è subordinata ad alcun atto formale ed è attestata
con il rilascio di una tessera ove sono sinteticamente enunciate le finalità
dell'associazione e che l'associato sottoscrive per adesione. La qualità
di associato cessa con le dimissioni volontarie o con l'espulsione per indegnità.
L'espulsione per indegnità è deliberata dall'Assemblea con il
voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
3. Gli associati hanno diritto di proporre all'Assemblea ogni iniziativa coerente
con le finalità sociali ed hanno diritto di voto.
4. Gli associati curano, anche singolarmente, l'organizzazione e l'attuazione
delle iniziative sociali in attuazione dei programma approvato dall'Assemblea.
5. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le
determinazioni dell'Assemblea.
Art. 4. L'Assemblea degli associati.
1. L'Assemblea degli associati si svolge almeno due volte l'anno ed è
convocata dal Portavoce con mezzi, anche di comunicazione di massa, idonei ad
informare gli associati.
2. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di venti associati;
spettano ad essa tutte le decisioni in ordine:
a) alla determinazione dei programma dell'Associazione;
b) all'approvazíone dei bilanci (preventivo e consuntivo); c) alle modifiche
statutarie;
d) allo scioglimento dell'Associazione.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, salvo diversa disposizione,
con il voto favorevole dei maggioranza dei partecipanti. Per le modifiche dei
presente Statuto è necessario il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.
Art. 5. Coordinamento degli organizzatori.
1. Gli associati che organizzano ed attuano le iniziative sociali effettuano
riunioni periodiche per il wrdinamento delle attività.
Art. 6. Il Portavoce.
1. II Portavoce è scelto in apposita riunione dagli associati organizzatori,
con mandato trimestrale inovabile.
2. Il Portavoce presiede l'Assemblea e ne sottoscrive le decisioni; è
il referente dell'Associazione nei pporti,con le altre Istituzioni; sottoscrive
contratti e convenzioni, impegnativi per l'Associazione.
Art. 7. Gratuità delle prestazioni.
l. Tutte le prestazioni degli associati a favore dell'Associazione per lo svolgimento
delle attività di questa sono compiute a titolo gratuito.
Art. 8. Finanziamento dell'Associazione.
1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria
attività da:
a) i contributi degli associati;
b) i contributi di privati, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e di
organismi internazionali;
c) introiti derivanti da convenzioni.
2. Le risorse economiche introitate dall'Associazione costituiscono il fondo
comune ai sensi deil'art. 37 del codice civile.
Art. 9. Scioglimento dell'Associazione.
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con
il voto di tutti gli associati partecipanti, previa determinazione della destinazione
del patrimonio residuo.
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /web/htdocs/www.csabarattolo.org/home/1_1.php on line 128
Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /web/htdocs/www.csabarattolo.org/home/1_1.php on line 138
|